Abitativa edilizia agevolata

Zone residenziali Modulistica per l'assegnazione di un'area destinata all'edilizia abitativa agevolta...

Data di pubblicazione:

02/01/2022

Tempo di lettura

5 Minuti

Argomenti
Categorie

 


Requisiti per l'assegnazione di un'area destinata all'edilizia abitativa agevolata

Col regolamento il comune ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande da cooperative edilizie e da richiedenti singoli, per la formazione della graduatoria e la misura dell'area da assegnare.
Nelle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere realizzate esclusivamente abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni popolari, salve le diverse caratteristiche delle abitazioni destinate alle persone anziane, delle case albergo per lavoratori e studenti, delle abitazioni protette e delle abitazioni collettive.

Per conseguire l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, i soci di cooperative edilizie ed i richiedenti singoli devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere da almeno cinque anni la propria residenza o il posto di lavoro nella provincia;
  • non essere proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia e facilmente raggiungibile, o avere ceduto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda la proprietà, il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un tale alloggio; lo stesso vale per il coniuge non separato e per il convivente more uxorio;
  • non essere componenti di famiglia che sia stata ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un'abitazione, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia;
  • non avere un reddito complessivamente superiore ai limiti massimi di reddito fissati in misura differenziata dall'articolo 58 dell' ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata in relazione ai diversi tipi di agevolazione edilizia;
  • i richiedenti devono altresì avere compiuto 23 anni, qualora si tratti di richiedenti celibi o nubili senza familiari a carico. Tale requisito non si applica a richiedenti portatori di handicap;
  • raggiungere un punteggio di almeno 16 punti ai sensi del 1° regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata;
  • non essere proprietari e non aver ceduto nel quinquennio antecedente la domanda un'area edificabile in località agevolmente raggiungibile, sufficiente per la realizzazione di un alloggio di almeno 495 metri cubi.

Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l’acquisto di abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri o figli siano proprietari, in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza del richiedente, di una superficie abitabile il cui valore convenzionale sia superiore all’importo risultante dal valore convenzionale di un alloggio popolare di 100 metri quadrati, moltiplicati per il numero dei figli aumentato di un’unità. Dal valore convenzionale delle abitazioni vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la costruzione o l’acquisto di tali abitazioni. Ai fini del calcolo si considerano anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda. Agli effetti del presente comma sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte i genitori o i suoceri. Non si tiene conto del patrimonio abitativo dei suoceri in caso di morte del coniuge da cui deriva il vincolo di affinità, nonché in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le domande degli emigrati all'estero gia residenti nel comune prima dell'emigrazione e dei loro coniugi non legalmente separati, sono inserite nella graduatoria, qualora i richiedenti si impegnino a stabilire la residenza nel comune.
Le domande di emigrati all'estero che prima di emigrare erano residenti in altro comune della provincia sono inseriti nella graduatoria, qualora i richiedenti dimostrino di essere in grado di esercitare la loro professione, impiego o lavoro nel comune. Ai fini dell'attribuzione del punteggio il periodo di lavoro prestato all'estero si considera prestato in Provincia.

Abitazioni popolari:

Per essere considerata abitazione popolare un'abitazione non può avere le caratteristiche di abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 e deve:

  • avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso); costituire un'abitazione indipendente;
  • soddisfare le condizioni richieste dai regolamenti di igiene ed edilizia;
  • comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 28 e non superiore a 110 metri quadrati.

Per le famiglie composte da più di cinque componenti la superficie utile abitabile può essere aumentata di 15 metri quadrati, o, entro tale limite, può essere aggiunto un vano abitabile per ogni componente successivo al quinto.

Perché un'abitazione sia riconosciuta come abitazione popolare agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l'acquisto di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario, la somma delle superfici accessorie della loggia, delle veranda non riscaldabili, delle cantine e dei garage non può essere superiore alla superficie utile dell'abitazione stessa.

Superficie utile dell'abitazione:

 La superficie abitabile di un'abitazione corrisponde alla superficie calpestabile ed è costituita dalla superficie complessiva dell'abitazione al netto dei muri perimetrali e divisori, delle soglie di passaggio, degli sguinci delle finestre e delle rampe di scala comprensive dei pianerottoli intermedi. Gradini di compenso fino a tre alzate non vengono considerati scale.
I vani situati nel sottotetto e nel piano cantina sono considerati vani abitabili se presentano le caratteristiche minime per essere utilizzati come vani abitabili ai sensi delle disposizioni di igiene e sanità.
La superficie delle verande è considerata superficie abitabile se la veranda è riscaldabile e se non è termicamente divisa dai vani abitabili.

 


Legislazione provinciale:

Ripartizione edilizia abitativa

CasaClima

Edilidee

A cura di

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 23/04/2024, 10:19

Esplora la categoria

Avvisi

Bandi di gara, avvisi di concorso e tutte le opportunità per cittadini e imprese.

Comunicati stampa

Le comunicazioni ufficiali del Sindaco, degli organi politici e degli uffici comunali.

Notizie

Gli ultimi aggiornamenti sugli avvenimenti e la vita culturale nel Comune.